| Regolamento per la concessione di contributi per la prevenzione e di indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco dellEtna |
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Art. 1 Ambito territoriale Il presente regolamento trova applicazione nel territorio del Parco dell'Etna come definito nella cartografia allegata al Decreto del Presidente della Regione Sicilia n° 37 del 17.03.1987. Art. 2 Finalità Con il presente regolamento l'Ente Parco dà applicazione a quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare dalla l.r. n° 33 del 01.09.97 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Regione Sicilia del 07.07.2000, e dalla l.r. n° 14 del 09.08.1988 in materia di prevenzione dei danni determinati dalla fauna selvatica e degli indennizzi. Art. 3 Prevenzione dei danni Al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti la vulnerabilità delle colture agrarie, dei rimboschimenti e del patrimonio zootecnico del Parco al danno indotto dalla fauna selvatica l'Ente Parco sostiene adeguate misure di prevenzione dei danni. In particolare si identificano le seguenti tipologie: Danni determinati dal coniglio selvatico alle piante da frutto, alle piante forestali utilizzate nei rimboschimenti e alle barbatelle di vite utilizzate per il recupero delle fallanze in vigneti preesistenti: per la prevenzione dei danni si consiglia la posa in opera di rete elettrosaldata di maglia compresa tra 10 e 15 mm, altezza non inferiore a 80 cm e sviluppo lineare tale da assicurare la protezione delle singole piante, con massimo consentito pari a cm 100 per pianta. In alternativa per le piante da frutto e per le piante forestali utilizzate nei rimboschimenti potranno essere utilizzati apprestamenti di protezione in materiali alternativi specificatamente sperimentati con finalità di prevenzione dell'attività trofica di specie selvatiche. Per la protezione delle barbatelle di vite nel caso di sostituzione delle viti morte (esclusi i reimpianti), è consigliato l'uso di materiali plastici tipo Tubex. Il contributo (comprensivo delle spese di acquisto materiali e posa in opera) è pari al costo di acquisto dei materiali plastici o a due volte il costo della rete utilizzata e comunque non superiore a Euro 3,10 per ogni pianta protetta. Danni determinati dal coniglio selvatico ai vigneti e ai fragoleti: la prevenzione dei danni dovrà avvenire mediante recinzione utilizzando rete elettrosaldata di maglia tale da non consentire il passaggio dei conigli (cm 2,50 x 5,00), con altezza minima pari a cm 200 di cui almeno cm 50 interrati. I sostegni potranno essere in legno o in ferro; la rete di protezione deve essere messa in opera utilizzando tutti gli accorgimenti necessari alla completa chiusura delle superfici oggetto di prevenzione. La protezione mediante recinzione dovrà essere realizzata su base comprensoriale, pertanto i proprietari dei fondi limitrofi dovranno cooperare alla realizzazione della recinzione comune. La dimensione della parte di territorio protetta viene valutata dall'Ufficio in relazione all'orografia dei luoghi e alla tipologia colturale. Laddove il fondo coltivato si presenti isolato è possibile, in deroga, provvedere alla realizzazione della singola recinzione. Il contributo (comprensivo delle spese di acquisto materiali e posa in opera) è pari a una volta e mezza il costo dei materiali utilizzati (rete e sostegni) e comunque non superiore a Euro 10,33 per ogni metro lineare protetto. (Non è previsto alcun contributo per la realizzazione di eventuali muretti). Danni determinati dalla volpe al patrimonio zootecnico Si consiglia la prevenzione del danno mediante la recinzione dei ricoveri notturni dei capi zootecnici. La recinzione è realizzata con rete di maglia tale da non consentire il passaggio della volpe. La rete deve essere interrata per un profondità di almeno 50 cm a meno dell'esistenza di un muretto in cui la rete deve essere inserita. I sostegni della rete dovranno essere in ferro e di forma ad elle o piegati ad elle al fine di impedire lo scavalcamento. I sostegni dovranno avere un'altezza fuori terra non inferiore a 200 cm ed la parte piegata ad elle deve avere una lunghezza pari almeno a 50 cm. La rete deve ricoprire senza soluzione di continuità e completamente i sostegni (parte verticale e piegata). Nel rispetto delle esigenze paesaggistiche, la recinzione può essere completata da altri apprestamenti (pannelli lisci, cannicciati, ) al fine di impedire che la volpe si arrampichi sulla rete di protezione. Il contributo (comprensivo delle spese di acquisto materiali e posa in opera) è pari a al costo dei materiali utilizzati e concordati con questo Ente Parco di volta in volta a seconda delle specifiche esigenze. Per ogni allevamento potrà essere richiesto il contributo solo per un ricovero per specie animale allevata e solo per l'azienda principale. Art. 4 Istanza di contributo per la prevenzione dei danni Il contributo per la protezione delle colture agrarie e degli allevamenti zootecnici dovrà essere richiesto all'Ente Parco secondo i modelli di domanda predisposti dall'Ufficio. Le istanze pervenute entro il 31 agosto saranno liquidate con l'esercizio finanziario dell'anno in corso; quelle pervenute dal 01 settembre al 31 dicembre saranno liquidate con l'esercizio finanziario dell'anno successivo. La domanda di contributo deve essere presentata da tutti gli aventi diritto (proprietari, possessori o detentori per legittimo titolo) con dichiarazione dell'avvenuta posa in opera della protezione e con indicazione dei ml. di rete utilizzata nonché del numero di piante o dei ml. protetti. La domanda deve essere corredata da: ricevuta di versamento sul c.c. postale n° 40408056, intestato a Parco dell'Etna Servizio Tesoreria- Proventi diversi, recante la causale: contributo spese istruttorie - di una somma pari a: € 30,00; tale contributo unico (euro 30,00) deve essere versato all'Ente una sola volta, da parte dell'avente diritto all'indennizzo e/o al contributo, anche se il medesimo avente diritto dovesse presentare più domande afferenti anche fondi e colture diverse nel corso dello stesso anno solare. La copia del versamento attestante il pagamento di tale contributo unico (30,00 euro) dovrà essere allegata ad ogni presentazione di domanda. fattura debitamente quietanzata a comprova dell'avvenuto acquisto dei materiali; titolo di possesso, del quale, previa presentazione dell'originale all'ufficio competente, può essere allegata semplice fotocopia o relativa autocertificazione; visura catastale o relativa autocertificazione ed estratto di mappa, in copia originale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda. Se sono stati eseguiti frazionamenti non riportati occorre fornirne una copia completa; per i vigneti, l'istanza dovrà essere corredata da copia della dichiarazione delle superfici vitate o da autocertificazione attestante che il richiedente ha rispettato la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianto dei vigneti; per gli allevamenti zootecnici l'istanza deve essere corredata da autocertificazione attestante che l'allevamento è condotto in osservanza della normativa vigente e provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti. Le istanze potranno, comunque, fare riferimento ad atti e documentazione già depositati presso l'Ente Parco. Nel caso di richiesta di contributo per la protezione dei fondi vitati e dei fragoleti mediante la recinzione su base comprensoriale o dei ricoveri notturni per il bestiame, l'istanza deve essere corredata da: estratto di mappa che evidenzi i tratti di confine oggetto di protezione; documentazione fotografica panoramica datata e firmata dai richiedenti; i punti da cui sono state eseguite le fotografie andranno indicati sull'estratto di mappa di cui al punto precedente. Nel caso in cui l'istanza risultasse carente di elementi indispensabili ai fini del rilascio del contributo ne verrà formalmente richiesta l'integrazione, che deve avvenire, a pena di decadenza, entro giorni trenta (30) dalla ricezione della richiesta. L'Ente si riserva, in ogni caso, la possibilità di verificare, mediante sopralluoghi a campione, la regolare esecuzione degli apprestamenti di protezione. Il beneficiario del contributo deve assicurare all'Ente Parco la possibilità di provvedere alle verifiche di campo pena il decadimento dal diritto. Art. 5 Obblighi connessi alla fruizione del contributo L'accesso al contributo comporta l'obbligo delle seguenti prescrizioni: mantenimento della destinazione agricola e zootecnica del fondo mediante l'adozione minimale delle norme di normale buona pratica agricola (previste dal Piano di Sviluppo rurale con decreto dell'Assessorato Agricoltura e Foreste 24.01.2001) finalizzate a garantire lo stato ottimale delle colture, degli allevamenti zootecnici e delle opere accessorie (terrazzamenti, viabilità, opere per lo sgrondo delle acque, .); manutenzione delle opere realizzate per la prevenzione del danno; uso obbligatorio dei ricoveri notturni per il bestiame; uso obbligatorio, fuori dal ricovero, dei cani da pastore per la custodia notturna del bestiame. La mancata osservanza delle prescrizioni riportate implica l'obbligo di restituzione del contributo. Art. 6 - Priorità amministrativa Nell'ambito delle risorse destinate, annualmente, dal bilancio dell'Ente all'erogazione del contributo, saranno istruite con carattere di priorità le istanze relative ai fondi condotti con metodo biologico di produzione ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni ordinate secondo il protocollo di presentazione. La suddetta priorità dovrà essere documentata da notifica e/o da attestato di assoggettamento rilasciato dall'organismo di controllo prescelto e relativo all'anno di presentazione della richiesta. Tutte le richieste non finanziate sulla base della disponibilità di risorse destinate dal bilancio dell'Ente, sono di diritto considerate come istanze di contributo per i successivi esercizi finanziari, ferma restando la priorità suddetta. Art. 7 Indennizzi per i danni subiti L'Ente Parco provvederà, altresì, all'indennizzo dei danni alle piante, al frutto pendente e agli allevamenti zootecnici che si siano verificati nonostante l'adozione delle misure di prevenzione. L'indennizzo è subordinato all'adozione delle misure di prevenzione, alla corretta manutenzione delle stesse e potrà essere corrisposto esclusivamente per i danni determinati dalla fauna selvatica inserita nel calendario venatorio dell'anno di riferimento e, pertanto, direttamente riconducibili alle limitazioni imposte dall'Ente Parco. L'indennizzo può essere richiesto solo per i fondi in cui si mantiene la destinazione agricola e zootecnica mediante l'adozione minimale delle norme di normale buona pratica agricola (previste dal Piano di Sviluppo Rurale con decreto dell'Assessorato Agricoltura e Foreste 24.01.2001) finalizzate a garantire lo stato ottimale delle colture, degli allevamenti zootecnici e delle opere accessorie esistenti (terrazzamenti, viabilità, opere per lo sgrondo delle acque, ). La mancata osservanza delle prescrizioni riportate implica l'obbligo di restituzione dell'indennizzo. Sono previste le seguenti tipologie: Indennizzi per i danni alle piante: L'indennizzo percepito deve essere reinvestito nel fondo al fine di provvedere alla ricostituzione della consistenza aziendale e dovrà essere documentato da apposita fattura da presentarsi entro mesi 12 dalla liquidazione dell'indennizzo. L'indennizzo dovrà essere richiesto da tutti gli aventi diritto (proprietari, possessori o detentori per legittimo titolo), utilizzando la modulistica messa a punto dal Parco, entro giorni 15 dal verificarsi del danno. Tenuto conto del normale rischio d'impresa connesso all'esercizio agricolo e alla natura dei luoghi che importa in ogni caso l'esposizione al rischio derivante dalla presenza di fauna selvatica, l'indennizzo erogato non potrà superare il 75% del danno subito. b) Indennizzi per i danni al frutto pendente: L'indennizzo dovrà essere richiesto da tutti gli aventi diritto (proprietari, possessori o detentori per legittimo titolo), utilizzando la modulistica messa a punto dal Parco, a danno iniziato e comunque almeno trenta giorni prima della maturazione commerciale del prodotto danneggiato (quindici giorni per Fragola, Ciliegio e Vite). Tenuto conto del normale rischio d'impresa connesso all'esercizio agricolo e alla natura dei luoghi che importa in ogni caso l'esposizione al rischio derivante dalla presenza di fauna selvatica, l'indennizzo erogato non potrà superare il 50% del prodotto commerciabilizzabile e oggetto di danno. c) Indennizzi agli allevamenti zootecnici: L'indennizzo è relativo esclusivamente ai capi ospitati nei ricoveri notturni. La richiesta di indennizzo è subordinata alla realizzazione e alla corretta manutenzione delle opere di prevenzione del danno. L'indennizzo non compete per il bestiame abusivamente presente nel territorio del Parco o comunque senza l'osservanza della normativa vigente o non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti. L'indennizzo percepito deve essere reinvestito al fine di provvedere alla ricostituzione della consistenza dell'allevamento. L'indennizzo dovrà essere richiesto da tutti gli aventi diritto (proprietari, possessori o detentori per legittimo titolo), utilizzando la modulistica messa a punto dal Parco, entro 24 ore dal verificarsi del danno. Non sono indennizzabili i danni nel caso di: assenza della carcassa dell'animale morto o di presenza di resti dell'animale insufficienti alla redazione del verbale di accertamento dei danni. Tenuto conto del normale rischio d'impresa connesso all'esercizio agricolo e alla natura dei luoghi che importa in ogni caso l'esposizione al rischio derivante dalla presenza di fauna selvatica, l'indennizzo erogato non potrà superare il 75% del danno subito ed è comprensivo anche delle spese relative all'accertamento veterinario di cui alla successiva lettera d) dell'art.8. Art. 8 Istanze di indennizzo All'istanza di indennizzo dovrà essere allegata la seguente documentazione: titolo di possesso, del quale, previa presentazione dell'originale all'ufficio competente, può essere allegata semplice fotocopia o relativa autocertificazione; visura catastale o relativa autocertificazione ed estratto di mappa, in copia originale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda; per i vigneti l'istanza dovrà essere corredata da copia della dichiarazione delle superfici vitate o da autocertificazione attestante che il richiedente ha rispettato la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianto dei vigneti; per gli allevamenti zootecnici, nella more che l'Ente Parco si doti di un protocollo d'intesa con l'ASL competente per territorio, l'istanza dovrà essere corredata da certificato rilasciato da un veterinario attestante il momento e il luogo del danno avvenuto, il numero dei capi uccisi distinto per specie, razza, età, peso vivo e funzione e che il danno sia da attribuire alla volpe. ricevuta di versamento sul c.c. postale n° 40408056, intestato a Parco dell'Etna Servizio Tesoreria- Proventi diversi, recante la causale: contributo spese istruttorie - di una somma pari a: € 30,00; tale contributo unico (euro 30,00) deve essere versato all'Ente una sola volta, da parte dell'avente diritto all'indennizzo e/o al contributo, anche se il medesimo avente diritto dovesse presentare più domande afferenti anche fondi e colture diverse nel corso dello stesso anno solare. La copia del versamento attestante il pagamento di tale contributo unico (30,00 euro) dovrà essere allegata ad ogni presentazione di domanda. Le istanze potranno, comunque, fare riferimento ad atti e documentazione già depositata presso l'Ente Parco. Nel caso in cui l'istanza risultasse carente di elementi indispensabili ai fini del rilascio dell'indennizzo ne verrà formalmente richiesta l'integrazione, che deve avvenire, a pena di decadenza, entro giorni trenta (30) dalla ricezione della richiesta. Art. 9 Accertamento dei danni Per i danni alle piante, l'accertamento sarà realizzato analiticamente per tutte le istanze prodotte. Per i danni al frutto pendente, l'accertamento sarà realizzato a campione privilegiando le istanze prodotte per la prima volta. Per il danno per gli allevamenti zootecnici, la verifica di campo sarà realizzata a campione. Le produzioni danneggiate restano nella disponibilità dell'Ente Parco per ogni possibile utilizzo. In alternativa all'indennizzo, l'Ente si riserva di indicare possibili usi alternativi del prodotto danneggiato trovando in tal modo sbocco sul mercato e obbligando la ditta al conferimento nei tempi e nei modi precisati di volta in volta e a totale carico della ditta stessa. Il beneficiario dell'indennizzo deve assicurare all'Ente Parco la possibilità di provvedere alle verifiche di campo pena il decadimento dal diritto. Art. 10 Determinazione dell'indennizzo L'indennizzo per danni determinati dalla fauna selvatica è calcolato sulla base dei prezzi unitari massimi stabiliti dalla decretazione che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica nell'anno di riferimento ed adotta ai sensi della legge 23.12.2000 n°388 art. 127 comma terzo e successive modificazioni e integrazioni. La determinazione dell'indennizzo tiene conto dei mancati redditi e degli eventuali costi di ricostituzione del bene danneggiato. Art. 11 - Liquidazione L'erogazione del contributo e/o dell'eventuale indennizzo avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo le risorse disponibili e sulla base degli elenchi predisposti dagli Uffici. Il pagamento del contributo e/o dell'eventuale indennizzo avverrà direttamente presso la tesoreria dell'Ente o, in alternativa, mediante l'emissione di assegno circolare non trasferibile cointestato a tutti gli aventi diritto o alla persona espressamente delegata. Art. 12 Regime transitorio Al fine di garantire i tempi necessari all'adozione delle misure di prevenzione indispensabili per l'accesso al regime di indennizzi per l'eventuale danno subito, si fissa un periodo pari a mesi due dalla pubblicazione del presente regolamento. Trascorso detto termine saranno esclusi dall'indennizzo i richiedenti che non avranno realizzato gli apprestamenti per la prevenzione del danno. |